Art. 1.

      1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, per l'espletamento dell'attività lavorativa, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti e affini entro il quinto grado, anche se studenti, per un periodo complessivo non superiore a tre mesi nel corso dell'anno.